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Statuto di “Make An Impact Association”

Disposizioni Preliminari

ART. 1

  1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata “Make An Impact Association” (MAIA).

  2. MAIA ha sede nella provincia di Trento, ed opera nel territorio provinciale, nazionale ed internazionale.

ART. 2

  1. L'associazione di volontariato “Make An Impact Association” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.

  2. Il presente STATUTO vincola alla sua osservanza i SOCI di MAIA.

Titolo I – dei Principi e dei Fini

ART. 3

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed internazionale.

Alla luce del principio “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” (Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948):

  • MAIA svolge la sua attività in conformità ai principi e ai valori enunciati nella suddetta dichiarazione e nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza del 1989.

  • MAIA agisce tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso della dignità umana.

  • MAIA opera altresì nel convincimento dell'importanza dell'impegno civile del singolo come strumento di partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e collettiva.

  • MAIA riconosce l'importanza della Cooperazione Internazionale, intendendo questa come l'operare insieme su un piano paritario per raggiungere un obiettivo comune, attraverso e col fine stesso del reciproco scambio e dialogo.

  • MAIA si propone, congiuntamente all'adempimento delle finalità statutarie, di essere veicolo di informazione veritiera, obiettiva e pluralistica dal Medio Oriente*.

  • MAIA individua come destinatario privilegiato della sua azione in Medio Oriente l'infanzia, in virtù del fatto che il fanciullo a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa.

  • MAIA si orienta su temi base quali ecologia, democrazia, parità dei diritti, libertà e dignità umana e riconosce che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione.

ART. 3 bis

MAIA si propone di:

  1. sensibilizzare la popolazione locale sulla realtà di indigenza economica e sociale che caratterizza i territori Palestinesi occupati, con particolare attenzione alla città di Jenin (Cisgiordania), al suo campo profughi ed ai territori circostanti;

  2. promuovere, realizzare e sostenere azioni e progetti sul territorio della provincia di Trento volti all'affermazione della pace, della tolleranza e dell'integrazione culturale, anche in collaborazione con altre associazioni;

  3. mettere in relazione operatori culturali, istituzioni pubbliche, aziende e investitori, che contribuiscono all'attuazione dei valori del presente STATUTO;

  4. favorire lo sviluppo di un'economia locale anche mediante la valorizzazione di competenze tecniche e professionali;

  5. partecipare alla crescita dei fanciulli attraverso i valori della cultura e dello sport, incentivando momenti di apprendimento e di gioco;

  6. realizzare progetti di volontariato volti al miglioramento delle condizioni di vita locali;

  7. svolgere attività intellettuale di informazione e ricerca volta a una migliore comprensione della situazione economica, sociale e giuridica attuale.

Queste finalità saranno raggiunte con le seguenti modalità:

  1. organizzazione di conferenze, incontri e manifestazioni pubbliche che siano occasione di confronto e dibattito liberi e critici, stimolando l'attenzione con analisi di esperti e reportage dal territorio di riferimento. Sarà fatto uso di proiezioni di film, documentari e fotografie;

  2. ricerca di contributi, donazioni e sovvenzioni, di carattere privato ed istituzionale attraverso l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per un maggiore coinvolgimento della popolazione trentina. È interesse di MAIA avvalersi di e, allo stesso tempo, fornire competenze professionali, umane e altre forme di finanziamento;

  3. collaborazione con le realtà sociali, economiche ed istituzionali locali ed estere che perseguano il raggiungimento degli obiettivi statutari;

  4. investire risorse economiche ed umane per lo sviluppo dei servizi della comunità, e per l'organizzazione di scambi culturali e formativi fra giovani studenti palestinesi, israeliani ed internazionali;

ART. 4

  • MAIA è autonoma e non persegue fini di lucro. Tutte le risorse devono essere utilizzate soltanto per il raggiungimento delle finalità statutarie. Nessuna persona giuridica o fisica può usufruire delle risorse per fini estranei alle finalità di MAIA.

  • MAIA raccoglie risorse economiche, mezzi e competenze che siano inerenti alle finalità della stessa e le mette a disposizione dei suoi progetti.

  • MAIA si obbliga ad aderire a queste norme e a gestire le risorse economiche in modo parsimonioso ed efficiente e stilare una relazione pubblica annuale relativa alle entrate, alle uscite e alle spese del personale.

  • MAIA non persegue scopi politici, religiosi, sindacali o di categoria.

Titolo II – dei Soci

ART. 5

  1. Possono aderire a MAIA tutte le persone, siano esse fisiche o giuridiche, che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità. Si acquisisce lo status di “SOCIO” - con la conseguente acquisizione dei diritti e doveri che tale status comporta – mediante la corresponsione della c.d. QUOTA ASSOCIATIVA, il cui ammontare viene fissato annualmente tenendo conto del valore reale della moneta, e mediante presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In ipotesi di diniego di quest'ultimo è possibile proporre alla prima Assemblea Ordinaria utile

  1. Il SOCIO di MAIA che contravviene ai doveri stabiliti dal presente STATUTO, o da qualsiasi regolamento accessorio successivamente approvato dall'organo competente, può essere espulso da MAIA, con delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il socio espulso potrà proporre appello alla prima Assemblea Ordinaria utile.

  1. Al venir meno della qualità di SOCIO, corrisponde il venir meno dei diritti ad essa relativi. La responsabilità di MAIA su progetti già avviati rimane inalterata.

ART. 6

  1. I SOCI hanno il diritto di partecipare alla vita sociale e il diritto di voto nella ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA dei SOCI.

  2. Hanno diritto di eleggere gli organi di MAIA e di essere eletti.

  3. I SOCI si distinguono in:

  1. SOCI ORDINARI: essi costituiscono l'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA ed hanno la facoltà di partecipare alle attività previste e offerte da MAIA.

  2. SOCI VOLONTARI: sono quei SOCI ORDINARI che prestano attività di volontariato presso e per conto di MAIA e si riuniscono periodicamente per definire e discutere l'organizzazione delle attività nella RIUNIONE DEI SOCI VOLONTARI. Il CONSIGLIO DIRETTIVO attesta che un SOCIO ORDINARIO diviene SOCIO VOLONTARIO dopo che quest'ultimo ha partecipato ad almeno tre RIUNIONI DEI SOCI VOLONTARI e si è impegnato attivamente all'interno di MAIA; tale qualifica comporta altresì l'iscrizione del soggetto all'interno del LIBRO dei SOCI VOLONTARI e di conseguenza obbliga MAIA ad offrire a quest'ultimo una copertura assicurativa, come previsto dalla legge nazionale.

  1. Tutti i SOCI hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente STATUTO.

  2. Tutti i SOCI hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal REGOLAMENTO INTERNO.

  3. Durante l'ASSEMBLEA hanno diritto di voto soltanto i presenti fatte salve le seguenti disposizioni. Qualora uno dei membri si trovasse nell'impossibilità di presenziare fisicamente, può esercitare il suo diritto di voto attraverso una videoconferenza o una delega firmata. E’ ammesso il numero massimo di una delega per socio.

ART. 7

  1. I SOCI di MAIA devono condividere l'oggetto sociale e rispettare il presente STATUTO.

  2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

  3. Il comportamento verso gli altri SOCI e verso l'esterno è animato da spirito di solidarietà e collaborazione ed attuato con correttezza e buona fede.

  4. La data dalla quale l'aderente acquisisce lo status di SOCIO corrisponde alla data di adempimento di tutti gli obblighi di cui all'art. 5.1.

  5. Lo status di SOCIO si perde automaticamente dopo un anno.

  6. MAIA si obbliga a corrispondere al SOCIO, nel momento dell'adesione, una TESSERA del SOCIO, la quale, oltre a certificare la membership del soggetto, deve presentare informazioni circa:

  1. il numero progressivo di emissione;

  2. l'anno di adesione e il periodo di membership;

  3. il debito spazio per il rinnovo della stessa;

  4. i dati anagrafici del SOCIO;

  5. i dati anagrafici di MAIA;

  6. la tipologia di membership.

Titolo III – degli Organi

ART. 8

  1. Gli organi di MAIA sono: l'ASSEMBLEA, il CONSIGLIO DIRETTIVO, il PRESIDENTE e il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

  2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

ART. 9

  1. L'ASSEMBLEA è composta da tutti i SOCI di MAIA, ed è presieduta dal PRESIDENTE di MAIA.

  2. L'ASSEMBLEA si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo e può essere convocata a richiesta motivata da almeno un quinto dei SOCI o dalla maggioranza dei consiglieri.

  3. Il PRESIDENTE, o il suo vicario, convoca L'ASSEMBLEA con avviso scritto, inviato ai SOCI almeno dieci giorni prima della seduta, con indicazione degli argomenti da trattare e le informazioni ad essi relative.

  4. L'ASSEMBLEA può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA svolge i seguenti compiti:

  • adotta le linee programmatiche e di attività di MAIA;

  • svolge attività di gestione di Maia

  • approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

  • elegge le cariche sociali.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera su:

  • modificazioni del presente STATUTO;

  • scioglimento di MAIA.

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell'ASSEMBLEA sono riassunte in un verbale sottoscritto dal PRESIDENTE e dal VERBALIZZANTE; quest'ultimo è selezionato dal PRESIDENTE tra i SOCI che si propongono o, in assenza di questi, è eletto dall'ASSEMBLEA stessa tra i presenti.

ART. 9 bis

  1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice dei SOCI; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di SOCI presenti.

  2. L'ASSEMBLEA ORDINARIA delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 9 ter

  1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei SOCI; in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza semplice dei SOCI.

  2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 10

  1. Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto del numero di sei membri eletti dall'ASSEMBLEA tra i SOCI. Il Presidente di Maia, eletto direttamente dall'Assemblea, presiederà il Consiglio Direttivo, con diritto di voto, pur senza costituirne parte. Il Consiglio eleggerà tra i suoi membri il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere. L'illimitata rielezione dei membri è permessa. I membri mantengono le proprie funzioni fino all'inizio del lavoro del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO.

  2. Il CONSIGLIO DIRETTIVO, che dura in carica per il periodo di due anni, delibera all'unanimità.

  3. Il CONSIGLIO DIRETTIVO svolge, sulle indicazioni programmatiche dell'ASSEMBLEA, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato, coadiuvato, e in taluni casi vincolato, dall'Assemblea dei soci.

  4. Il CONSIGLIO DIRETTIVO coordina i lavori di MAIA. Può istituire procedure specifiche, distribuire i compiti fra i suoi membri o istituire comitati per questi fini.

  5. Se un membro del CONSIGLIO DIRETTIVO deve lasciare il suo incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla designazione di un suo sostituto con successiva Ratifica Assembleare. Il nuovo consigliere resta in carica fino a scadenza del mandato del suo predecessore.

  6. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

  7. E' prerogativa del CONSIGLIO DIRETTIVO ogni decisione di carattere emergenziale.

  8. È dovere del CONSIGLIO DIRETTIVO dare un'informazione sistematica ai SOCI circa le attività dello stesso.

ART. 11

  1. Il PRESIDENTE è eletto dall'ASSEMBLEA tra i suoi componenti.

  2. Il PRESIDENTE dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

  3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-PRESIDENTE, eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci.

  4. Il PRESIDENTE rappresenta MAIA giuridicamente e di fronte a terzi.

ART. 12

  1. Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto di tre membri nominati dall'ASSEMBLEA e scelti anche tra i NON SOCI. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

  2. Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI svolge il controllo contabile e vigila sull'osservanza del presente STATUTO.

  3. Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ha il compito di esaminare i documenti contabili e l'utilizzo dei fondi per determinare la loro correttezza e legalità.

Titolo IV – delle Risorse

ART. 13

  1. Le risorse economiche di MAIA sono costituite da:

  1. beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;

  2. quote sociali e contributi dei SOCI;

  3. contributi di privati o di enti pubblici;

  4. rimborsi derivanti da convenzioni;

  5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 14

  1. Il bilancio di MAIA è annuale e coincide con l'anno solare.

  2. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

  3. Il bilancio viene elaborato dal CONSIGLIO DIRETTIVO e sottoposto all'ASSEMBLEA per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

  4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra i SOCI, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente STATUTO.

Disposizioni Finali

ART. 15

  1. In caso di scioglimento l'ASSEMBLEA, su proposta del CONSIGLIO DIRETTIVO, nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

  2. I curatori saranno i membri del CONSIGLIO DIRETTIVO, fino a che l'ASSEMBLEA non decida eventuali cambiamenti.

ART. 16

  1. Per quanto non previsto dal presente STATUTO si applicano le norme del codice civile che regolano le associazioni, nonché le norme in materia di volontariato.

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*L'area fa riferimento principalmente ai territori Palestinesi occupati e allo Stato di Israele, ma comprende altresì il Libano, la Giordania, la Siria, l'Egitto, la Turchia, Cipro, l'Iraq, l'Iran, l'Arabia Saudita, il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti, lo Yemen, l'Oman il Qatar e il Bahrain. Alla luce delle “Rivoluzioni Arabe” che hanno avuto inizio nel 2010/2011, e considerata la prevalenza di popolazioni di origini arabe nell'area suddetta, non sono da considerarsi estranei tutti i paesi dell'Africa Settentrionale.

Make An Impact Association Onlus – via Inama, 5, 38122 Trento - C.F. 02168080220
makeanimpact.info@gmail.com 
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